
Il Tribunale di Cassino ha condannato (sentenza n. 485/2022) per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 C.P.) un uomo che non ha pagato, se non saltuariamente, l’assegno mensile di 200 euro stabilito dal tribunale per il mantenimento del figlio. E questo anche se la madre, aiutata dai genitori, è riuscita a far fronte a tutte le necessità del figlio.
Ma il principio ribadito dal Tribunale di Cassino vale anche se il genitore che si occupa del mantenimento del figlio vive in una situazione economica agiata, soprattutto se l’altro genitore non si trova in stato di necessità, perché "in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita".
Fonte: Studio Legale Cataldi
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